Bonus fiscali 50% e 75% e sconto in fattura, facciamo finalmente chiarezza:

Sempre più spesso parliamo con clienti che, dopo aver ricevuto informazioni errate o aver visto pubblicità fuorvianti, vorrebbero eseguire l’intervento di sostituzione da vasca a doccia usufruendo del bonus 2023, ovvero le detrazioni fiscali del 50% o del 75%, magari ricevendo lo sconto in fattura.

Alla nostra risposta negativa cadono dalle nuvole!

Ancor peggio a volte ci domandano per quale motivo NOI non applichiamo queste agevolazioni visto che ALTRE DITTE gli hanno proposto gli stessi lavori usufruendo del bonus bagno 2023 (non vogliamo nemmeno sapere chi siano queste ALTRE DITTE e per quali motivi, in realtà facilmente immaginabili, promuovano bonus inapplicabili).

Ma riflettiamo insieme su questo punto. Ci viene chiesto perché NOI non applichiamo le agevolazioni (soprattutto il bonus bagno disabili) e lo sconto in fattura.
NOI?
Non riusciamo proprio ad immaginare una ditta che, potendo usufruire di agevolazioni fiscali che avvantaggiano il cliente, semplificando le vendite, decida di rinunciarvi perdendo una quantità imprecisata di ordini!
Sarebbe una follia!
Pensiamo agli incentivi per la rottamazione delle auto emanati negli anni scorsi.
Per i concessionari è stata una manna dal cielo che gli ha consentito di aumentare enormemente le vendite.
Le persone compravano un’auto e lo Stato gliene pagava una parte. L’auto costava meno al pubblico e se ne vendevano di più. Semplice.
Lo stesso varrebbe per noi se ci fossero incentivi REALI per installare una doccia al posto della vasca. Incentivi che purtroppo, come ripetiamo da tempo, non ci sono!

Bonus fiscali 50% e 75% e sconto in fattura

Ora andiamo con ordine e vediamo come stanno realmente le cose facendo chiarezza una volta per tutte.

  • DETRAZIONI EDILIZIE 50% (Ristrutturazione Bagno Detraibile)

Come indicato nella guida alle detrazioni dell’Agenzia delle Entrate(1) rientrano nelle detrazioni:

Gli interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia): 

  • manutenzione straordinaria 
  • restauro e risanamento conservativo 
  • ristrutturazione edilizia 

 

Quindi oltre a restauro e ristrutturazione, è prevista la detrazione per le opere di manutenzione straordinaria che, almeno apparentemente, potrebbero includere l’intervento di cui parliamo.

L’Agenzia delle Entrate però, ha chiarito a suo tempo che le opere di trasformazione vasca in doccia NON rientrano nelle opere di manutenzione straordinaria, trattandosi di un’opera di manutenzione ordinaria, come specificato al punto 1.6 della circolare 3/E del 02/03/2016(2).

Ne scaturisce quindi molto chiaramente che NON è possibile detrarre il 50% della spesa.

L’unica eccezione consiste nel caso in cui, nello stesso immobile, si esegua un intervento di ristrutturazione (con relativa documentazione e pratica CILA/SCIA/DIA aperta) contestualmente alla trasformazione vasca in doccia. In tal caso il costo della doccia può essere inglobato in quello delle altre opere (si dice che viene “assorbito”).

Dobbiamo dire che stiamo vedendo sempre più spesso che, le pubblicità che promettono detrazioni del 50% sulla trasformazione vasca in doccia, recano un asterisco con l’indicazione in caratteri microscopici “solo nel caso in cui siano eseguiti altri interventi,…ecc…ecc). Sotto il profilo legale le pubblicità così realizzate non sono contestabili. 

  • DETRAZIONI PER ABBATTIMENTO BARRIERE 75% – (Ristrutturazione Bagno Disabili Agevolazioni 2023)

E’ stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il c.d. “bonus barriere 75%” che prevede un’agevolazione per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche che rispettano i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236.

Quindi, notare bene cosa precisa l’Agenzia, ovvero:

“La detrazione del 75% spetta a condizione che gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche rispettino i requisiti previsti dal DM 14 giugno 89, n. 236. Si tratta di lavori che rispondono a determinate caratteristiche aventi ad oggetto:

  • ascensori e montacarichi;
  • la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.”

Il riferimento al DM 14/06/89 n. 236 non è assolutamente da sottovalutare. Anzi è il punto chiave dell’applicazione dell’agevolazione.

Quel DM infatti stabilisce le caratteristiche che deve avere un intervento per essere definito “abbattimento delle barriere architettoniche”, ed è richiamato anche nella circolare dell’Agenzia Entrate di cui abbiamo parlato più sopra, sempre al punto 1.6.


Quindi no, non basta mettere una doccia a filo pavimento per affermare di avere abbattuto le barriere, come purtroppo sbandiera qualche ditta allettata dalla possibilità di raccogliere ordini facili.

Gli ambienti non solo devono avere caratteristiche ben precise, tra le quali l’assenza di gradini e la presenza di spazi di manovra ben definiti, ma le opere devono essere accompagnate da idonea asseverazione e visto di conformità.

Quindi per usufruire del bonus bagno disabili non basterà presentare una fattura ed eseguire un bonifico comunemente detto “per ristrutturazioni”, ma servirà una nutrita documentazione predisposta da un professionista, il quale dovrà certificare sotto la propria responsabilità che, sia l’intervento che gli importi spesi, sono conformi alle norme ed ai tariffari in vigore. E si dovranno eseguire REALMENTE le opere necessarie. Diffidate di chi vi propone di mettere in fattura lavori non eseguiti. E’ un illecito (parecchio grave)!

Ecco che viene meno sia il progetto di usufruire della detrazione posando solo una doccia a filo pavimento (che aiuterà certamente un invalido ad entrare ed uscire, ma che da sola non basta a rendere il bagno conforme) sia la comodità di farsi rifare completamente il bagno accettando preventivi esorbitanti (spesso triplicati) credendo che “tanto paga Pantalone”. 

La facilità con cui sono circolate informazioni rassicuranti per il cliente, tentandolo con facili “sconti in fattura” è direttamente proporzionale all’interesse, per le ditte che hanno usato tale strumento, a cavalcare l’onda e fare più vendite possibili. Addirittura si è visto il nascere da ZERO di imprese non specializzate, senza esperienza e solo attratte dagli incassi facili.

Abbiamo assistito recentemente allo “scandalo” legato alle detrazioni del 110%, di cui hanno ampiamente parlato TV e quotidiani, applicato in maniera indiscriminata su immobili o interventi non conformi, ma che ha fatto si che nel secondo semestre 2021 nascessero in media 64 nuove imprese edili al giorno, il 91% delle quali irregolari! (4)

Ma in caso di controlli delle autorità (praticamente CERTI quando vi siano di mezzo dei bonus importanti come questi) chi ne risponde? La ditta truffaldina o l’ignaro cliente?

Purtroppo nel mirino dell’Agenzia delle Entrate finisce chi ha usufruito della detrazione, ovvero il cliente!


Ecco perché se da un lato diventa facilissimo, per una ditta senza scrupoli, convincere un cliente ad accettare un’offerta anche triplicata, a fronte di un grosso sconto in fattura che l’impresa recupererà grazie alla CESSIONE fatta dal cliente, da un altro punto di vista questa operazione si rivelerà “cessione di un credito inesistente”, che quindi dovrà (il cliente) restituire, con sanzioni e interessi.

In merito alle sanzioni, esse sono sia civili che penali e corrispondono al 30% dell’importo se il credito non è spettante ma possono salire tra il 100% ed il 200% se il credito, a seguito dei controlli, viene ritenuto inesistente(3).

L’accertamento può essere eseguito fino a 5 anni dopo avere usufruito dell’indebita detrazione (sebbene alcune fonti indichino in 8 anni i tempi per l’accertamento).

Quindi il cliente si troverà a ricevere un accertamento fiscale che gli imporrà di restituire il 75% che credeva di aver risparmiato, e che invece secondo i termini di legge ha indebitamente ceduto, + il 30% (o il 100-200%) di sanzione amministrativa + gli interessi maturati.

Ma il pericolo reale è che non finisca tutto con una cifra da pagare, anche se enorme come quella appena indicata.

Tali irregolarità, infatti, possono costituire reato e rientrare quindi nella sfera penale!

Si parla, ad esempio, di truffa ai danni dello Stato(5) quando emerge la complicità del contribuente nell’accettare un preventivo superiore al reale costo dei lavori. 

Il reato, normalmente, viene assorbito in quello di sovrafatturazione, che prevede la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (!!!) sia per l’utilizzatore sia per chi emette delle fatture false.

Quindi è necessario fare molta attenzione alle offerte pubblicizzate perché il cliente che si lascia convincere dalla facilità di ricevere incentivi dallo Stato, non solo rischia di essere oggetto di una vera e propria truffa, ma ne potrebbe pagare le conseguenze sia economicamente sia con una condanna penale.

In sostanza, se dovete trasformare la vasca in doccia, senza altri interventi nell’abitazione, sappiate che non è possibile né usufruire del 50% né del 75% di bonus fiscale.

Vi sono però altri modi per risparmiare o per affrontare la spesa pagando in comode rate mensili, anche a tasso zero.

Con EasyDoccia potrete avere il miglior intervento di trasformazione su misura realizzato in un solo giorno, senza disagi e senza imprevisti, che restano a nostro carico. Inoltre approfittando delle promozioni del mese potrete usufruire di sconti fino al 30% e pagamenti dilazionati, spesso a Tasso 0% ed in alcune occasioni a TAEG e TAEN 0%.

Su questa pagina trovate tutte le informazioni: https://www.dottorvasca.it/trasformare-la-vasca-in-doccia-con-easydoccia/

Andando alla pagina contatti qui: https://www.dottorvasca.it/contatti/ e richiedendo un sopralluogo gratuito, potrete ricevere il vostro preventivo personalizzato ed approfittare della promo in corso (diversa ogni mese).

P.S. 

Ci teniamo particolarmente a precisare di non aver MAI fornito indicazioni favorevoli a queste pratiche, ma di avere sempre chiarito che NON sono strade percorribili. Qualora, qualche nostro cliente avesse intrapreso la strada delle detrazioni a nostra insaputa, lo ha fatto di propria iniziativa ed andando contro le nostre indicazioni sempre molto chiare in merito. Lo affermiamo con orgoglio perché un cliente, per ritenersi soddisfatto, deve avere la garanzia di potersi interfacciare con un’azienda seria e che osservi una profonda etica, ma soprattutto disposta a mettere da parte i propri esclusivi interessi economici quando ciò potrebbe danneggiare qualcuno. Cosa che purtroppo, come ben sappiamo nel settore, parecchie ditte hanno trascurato a danno del cliente/vittima del momento.

FONTI:

  1. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Ristrutturazioni_edilizie_13102022.pdf/8d95da01-6836-8499-302b-caae735e8ba1
  2. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/298276/Circolare+3E+del+02+marzo+2016_Circolare+CAF+2015+-26+febbraio+2016.pdf/c46cf524-20b3-c5ee-1dbb-96f1d1a90ddd
  3. https://studiostagno.it/blog/le-possibili-sanzioni-sui-bonus-edilizi
  4. https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/superbonus-110percento-irregolari-91-cantieri-100/1cfdc016-8758-11ec-b89c-0af407efe3ea-va.shtml
  5. https://www.laleggepertutti.it/533078_bonus-casa-quando-si-rischiano-sanzioni-fiscali-e-penali